Occorre premettere che le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo. Così, sotto il profilo oggettivo, le innovazioni consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le modifiche fatte dal singolo condomino si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; Per quanto concerne l'aspetto soggettivo, le innovazioni vengono approvate da una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni realizzate dal singolo condomino a proprie spese per conseguirne un uso più intenso. Pur tenendo conto di questi concetti, è possibile affermare che anche il singolo condomino può arrivare a realizzare modifiche a carattere innovativo. La conferma è arrivata da una recentissima decisione della Suprema Corte (sentenza del 10 gennaio 2024, n. 917).
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